in collaborazione con Lesbiche Bologna

manifestazione abortoCon la legge 194/1978, in Italia è stato depenalizzato e garantito a ogni donna il diritto di interrompere volontariamente la propria gravidanza (Ivg).

La legge, all’articolo 4, disciplina il diritto all’Ivg fino al novantesimo giorno, chiedendo alla donna di dichiarare per iscritto la sussistenza di «circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito».

Dopo il novantesimo giorno, invece, l’articolo 6 della legge ammette l’Ivg solamente nei casi in cui «la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna» o «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». 

Processi patologici, questi ultimi, che devono essere certificati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui si praticherà l’intervento.

L’Ivg può avvenire con metodo chirurgico o con metodo farmacologico. 

Il primo consiste in un intervento (con somministrazione di anestesia) che richiede generalmente due accessi in day hospital, uno per gli esami e il colloquio con l’anestesista, l’altro per l’operazione.

Il secondo, invece, consiste nell’assunzione di due principi attivi diversi, a distanza di 48 ore, da eseguirsi in regime di ricovero ordinario di circa tre giorni.

In Italia, la possibilità di accedere all’aborto farmacologico è stata introdotta solo nel 2009, ma di fatto continua a essere poco praticata e molto ostacolata, anche a causa della relativa ospedalizzazione (più lunga di quella prevista per il metodo chirurgico). 

Tuttavia, favorire l’aborto farmacologico, soprattutto nei giorni da poco trascorsi di emergenza epidemiologica, avrebbe permesso di decongestionare gli ospedali, alleggerire l’impegno degli anestesisti e limitare l’occupazione delle sale operatorie, evitando inoltre alle donne la possibilità di contagio.

Al contrario, quel che è successo è che la riconversione di alcuni reparti ospedalieri in reparti Covid-19 ha reso più difficile, spesso impedendolo, l’accesso all’Ivg, tanto che in alcune strutture il primo servizio a essere stato sospeso è stato proprio l’aborto farmacologico.

murales abortoAlcuni ospedali hanno ridotto gli accessi all’Ivg e molte strutture hanno sospeso oppure trasferito il servizio senza darne adeguata comunicazione, impedendo alle donne interessate di trovare in tempo utile consultori attivi e servizi ospedalieri aperti per interrompere la gravidanza.

Il rischio, come sempre, è il ricorso all’aborto clandestino; in alternativa, essere costrette a portare avanti una gravidanza indesiderata.

Tutto ciò accade nonostante l’aborto rientri, in Italia, nei Lea (livelli essenziali di assistenza), cioè le procedure che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a offrire. Sempre.

Così l’Ivg, già di norma problematica per l’alto numero di obiettori di coscienza, è divenuta ancora più inaccessibile anche a causa delle istruzioni ministeriali che prescrivono alle strutture di bloccare tutte le ospedalizzazioni non necessarie.

E infatti, con circolare del 25.03.2020, il Ministero della Salute ha sospeso le attività di ricovero ospedaliero, a eccezione di quelle non procrastinabili quali i ricoveri in regime di urgenza (da intendersi in emergenza), i ricoveri elettivi oncologici e i ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal Pngla 2019-2021, di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). 

La genericità delle prescrizioni ministeriali ha comportato che, nei giorni a seguire, l’accesso all’Ivg venisse affrontato diversamente regione per regione, in modo discrezionale da un ospedale all’altro, facendoci assistere a gravi manipolazioni delle disposizioni, che venivano legittimate da personalissime interpretazioni del concetto di improcrastinabilità. 

Alcune donne si sono viste negare l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza perché la struttura ospedaliera alla quale si sono rivolte riteneva non essenziali le loro istanze, procrastinabile il loro diritto, rinunciabile l’autodeterminazione dei loro corpi.

Solo il 30.03.2020, il Ministero della Salute, a chiarimento di quanto precedentemente indicato a proposito delle attività differibili, ha espressamente raccomandato di includere nelle attività non procrastinabili anche l’interruzione volontaria di gravidanza.

Precisata, quindi, l’essenzialità dell’interruzione volontaria di gravidanza, non rimaneva altro che la grande questione di sempre: garantirne l’accesso effettivo, anche potenziando la procedura farmacologica, eventualmente revocando l’obbligo di degenza per tre giorni (per evitare congestionamenti ospedalieri) ed estendendo il limite massimo del trattamento da 7 a 9 settimane (come, peraltro, convalidato dall’Oms).

L’emergenza che abbiamo vissuto avrebbe anche potuto essere una buona occasione per ampliare l’accesso all’Ivg mediante una procedura da remoto, monitorizzata da servizi di telemedicina in modo da consentire agli operatori sanitari di supervisionare l’uso delle pillole tramite videoconferenza o consultazioni telefoniche.

Ma perché agevolare l’esercizio di un diritto quando si può continuare a ostacolarlo minando l’autodeterminazione delle donne?

Immagine in evidenza di Evey Gloom

Immagine nel testo: corriere.it