Quando la discriminazione dei corpi è un requisito d’accesso
Da ieri sui giornali sta imperversando una discussione non di poco conto relativa a un bando del Ministero dell’Interno del 16 maggio per l’assunzione di 1381 nuovi agenti. Il tema centrale viene posto da un candidato al concorso il quale, spulciando il testo, si è accorto di un dato preoccupante: tra le cause di non idoneità delle candidature, alla voce “disturbi mentali”, compare un elenco che contiene «disturbi sessuali e disturbi dell’identità di genere attuali o pregressi». Il Dipartimento pubblico di sicurezza ha risposto prontamente che si tratta di «una notizia destituita di ogni fondamento», il che sarebbe il minimo, non fosse che in realtà il fondamento c’è. Ma cerchiamo di fare chiarezza.
Il testo del bando ministeriale in oggetto non riporta esplicitamente quali siano i criteri di esclusione rispetto all’idoneità delle candidate, ma all’articolo 13, comma 6, leggiamo: «Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’articolo 3, comma 7-quinquies, del d.lgs. 29 maggio 2017, n.95 […] e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n.198 del 2003». Il diavolo, come sempre, si cela nei dettagli. Andando a verificare la tabella cui fa riferimento il brano appena citato, si inciampa nel passo incriminato, laddove si legge che costituiscono cause di esclusione:
«Disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d’ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell’umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell’identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell’adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi».
Con buona pace del Dipartimento pubblico di sicurezza, che oltre ad aver dichiarato la polemica destituita di fondamento ha sottolineato che «nessuno controllerà l’orientamento sessuale dei candidati», chiaramente confondendo identità di genere e orientamento. Le basi per uno scandalo ci sono tutte. Si ritiene accettabile che nel 2022 si consideri valido un testo di legge risalente al 2003 che elenca criteri destituiti di ogni carattere medico scientifico e di giustizia sociale e civile? Sicuramente vogliamo credere che qui il tema sia un mancato aggiornamento legislativo e non tanto una volontà esplicita di esclusione, ma anche fosse, questo non ammorbidisce il problema. Che il punto sia assurdo e anacronistico è stato fatto notare anche dal presidente di Polis Aperta in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione.
Siccome al peggio non c’è mai fine, il testo del bando regala altre perle: vengono escluse ad esempio anche persone tatuate i cui tatuaggi siano visibili quando in divisa (e questo tristemente non sorprende), ma i tatuaggi possono risultare ostativi anche, continuando a leggere, «se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche». La qual considerazione è da far accapponare la pelle.
Il tema che emerge da tutto questo è banalmente legato alla conformità. L’identikit proposto per la polizia è lo specchio di quel corpo che la società in oggetto ritiene perfetto, o quasi. I canoni veicolati non sono scevri da considerazioni socioculturali e le forze armate rimangono forse il più severo baluardo di questa proiezione. Il canone del corpo in questo Paese, nella visione mediata come appena detto, è conforme, non soggetto a una mente fragile – perché il tema dello stigma delle malattie mentali ci fa un baffo – e non toccato da quelle che vengono definite deturpazioni o deformità. È chiaramente etero-cis e, infine, prestante!
Se ancora sussistesse qualche dubbio, altri criteri di idoneità riguardano infatti la conformità non solo mentale, ma anche fisica. Ulteriore causa di esclusione dal bando può essere il corpo. Si legge:
«b) composizione corporea: percentuale di massa grassa presente nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile»
Ma per rispondere a chi direbbe che la prestanza fisica è fondamentale in un lavoro come quello basta far notare che il concorso prevede delle prove ginniche piuttosto codificate e stringenti: maratone, corse, sollevamento pesi, tutto regolamentato e da rispettare secondo alcuni criteri. Per quale motivo focalizzarsi sulla percentuale di massa grassa, se poi l’idoneità fisica viene valutata con altri criteri? Il tema qui è squisitamente patriarcale, il bando riassume solo tutte quelle cose che come movimento cerchiamo di decostruire e ribaltare, in ultima analisi è un utile promemoria di ciò che non funziona.
Immagine di copertina da ravennanotizie.it, immagine nel testo da poliziadistato.it
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