Meno adozioni di serie B per le coppie omogenitoriali
È di questi giorni la notizia divulgata dai comunicati stampa della stessa Corte costituzionale (ormai si è adeguata ai tempi…) che ha portato più equità nelle nostre vite e in quella delle famiglie arcobaleno. Una sentenza importante ha sancito che gli effetti della adozione c.d. speciale disposta dall’art.44 lettera d) della legge 184 del 1983 sulle adozioni siano estesi anche ai fratelli e ai parenti. Fino a ora nelle coppie omogenitoriali un «genitore sociale» è ancora costretto ad adottare il proprio figlio o la propria figlia solo se concepito/a dall’altra/o membro della coppia. Anche se concepiti all’interno di un’unione civile, il nostro ordinamento giuridico non li considera automaticamente figli di entrambi i componenti della coppia, come invece fa nei confronti dei figli nati all’interno del sacro istituto matrimoniale, né nipoti di nonni o di zii, almeno fino a ora.
Se poi i figli sono due o più non possono dirsi fratelli o sorelle, ma è necessario l’intervento di un giudice.
Questi sono passaggi costosi, delicati e lunghi. Ma soprattutto ingiusti.
Dal 23 febbraio però la Corte costituzionale nell’udienza pubblica – si può rivedere tutta l’udienza qui – esaminando la questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono, nelle adozioni di minori «in casi particolari», l’esistenza di «rapporti civili» tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante1 ha sancito che (almeno) si possono dire fratelli, sorelle e nipoti anche rispetto ai genitori dell’adottante o ai fratelli e sorelle di costui o costei. Non si esce dal seminato dell’adozione, ma almeno non la si rende di serie B. La Corte costituzionale ha già reso noto che «le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”. La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Attendiamo di leggere la sentenza. Ma intanto è una buona notizia!
[1] Si tratta in particolare dell’articolo 55 della legge n. 184 del 1983 in combinato disposto con l’articolo 300, secondo comma, del Codice civile
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