Il 22 e 23 marzo 2026 l’elettorato italiano sarà chiamato alle urne per esprimersi su un referendum costituzionale riguardante una delle riforme più rilevanti degli ultimi anni in materia di giustizia.
Il quesito riguarda una revisione di diversi articoli della Costituzione che intervengono sull’organizzazione della magistratura e sul suo sistema di autogoverno.
Si tratta di una riforma promossa dal governo attualmente in carica e approvata dal Parlamento, ma non con la maggioranza qualificata dei due terzi necessaria per evitare il passaggio referendario: per questo motivo, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, la parola finale verrà pronunciata dopo lo scrutinio delle urne.
Come accade in ogni consultazione elettorale o referendaria, ci troveremo davanti a una scelta che richiede di essere compresa e valutata con attenzione.
Per esprimere un voto consapevole è necessario sapere esattamente su cosa dobbiamo decidere. Nel caso del referendum sulla magistratura esiste però un elemento di difficoltà in più: il tema riguarda aspetti molto tecnici del funzionamento della giustizia e dell’organizzazione interna della magistratura, un ambito spesso poco noto al grande pubblico ma centrale per l’equilibrio dei poteri dello Stato.
Quando entreremo in cabina elettorale troveremo sulla scheda un quesito formulato in termini giuridici piuttosto complessi: si chiederà infatti se si approva o meno il testo della legge di revisione di alcuni articoli della Costituzione, tra cui gli articoli 87, 102, 104 e 105; a fronte di una domanda così tecnica, dovremo rispondere semplicemente con un SÌ o con un NO .
Il testo riportato sulla scheda, tuttavia, non spiega nel dettaglio quali cambiamenti produrrebbe la riforma nel funzionamento concreto della giustizia, e proprio per questo diventa importante comprenderne i contenuti prima di arrivare al voto.
L’iter legislativo della riforma è iniziato il 29 maggio 2024 con l’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri, il testo ha poi ottenuto una prima approvazione alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2025 e al Senato il 22 luglio dello stesso anno; la seconda e definitiva votazione da parte di entrambe le Camere è arrivata nell’ottobre 2025.
Poiché in questa seconda deliberazione non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento, si è aperta la possibilità di richiedere una consultazione popolare confermativa.
A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale non richiede il raggiungimento di un quorum di partecipazione perché il risultato sia valido.
Nel dibattito politico la riforma è stata spesso presentata come un tentativo di avvicinare l’Italia agli altri ordinamenti europei; la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha più volte sostenuto che la separazione delle carriere tra giudici e PM esiste nella grande maggioranza dei paesi europei e, secondo i dati citati dal governo, questa distinzione sarebbe presente in ventidue dei ventisette Stati membri dell’Unione Europea ( qualche esponente della maggioranza parla addirittura di venticinque su ventisette).
Al di là delle differenze nelle cifre, il punto su cui c’è più accordo è che l’Italia rappresenta effettivamente un caso particolare: tra i grandi paesi europei è uno dei pochi in cui giudici e PM appartengono alla stessa carriera.
Il paragone con l’Europa, tuttavia, va affrontato con cautela.
Infatti, i sistemi giudiziari dei diversi paesi sono molto diversi tra loro e la separazione tra le due cariche può assumere forme differenti: in alcuni ordinamenti, ad esempio, il Pubblico Ministero dipende dal Governo o dal Ministero della giustizia, mentre in altri mantiene una maggiore autonomia.
Per questo motivo, anche se l’Italia rappresenta effettivamente un modello piuttosto originale, il confronto con gli altri paesi non è sempre immediato.
Il cuore della riforma riguarda, in maniera particolare, la separazione delle carriere tra magistratə giudicanti e requirenti.
In Italia, infatti, fin dalla nascita della Repubblica, esiste una carriera unica nella Magistratura, per cui una volta superato il concorso e completato il relativo percorso di formazione, si diventa magistratə che, nel corso della propria attività professionale, possono svolgere alternativamente il ruolo di giudice oppure quello di PM. Questo secondo ruolo è quindi svolto sì da magistratə, ma con un compito più specifico, ovvero coordinare e dirigere le indagini nel momento in cui si ipotizza la commissione di un reato e che, nell’ambito del processo penale, rappresenta l’accusa, chiedendo, qualora ne ricorrano i presupposti, la condanna per la persona imputata. Quella di giudice, invece, è una la figura terza, e imparziale, chiamata, da un lato, a valutare le prove raccolte nel corso del procedimento e, dall’altro, a stabilire l’innocenza o la colpevolezza della persona imputata, decidendo conseguentemente anche in merito all’eventuale pena.
È molto diffusa l’opinione secondo cui queste funzioni sono già in gran parte separate nella pratica, data la recente riforma (Rif. Cartabia) che ha infatti limitato molto la possibilità di passare da un ruolo all’altro durante la carriera: oggi si può cambiare funzione una sola volta nei primi nove anni dall’ingresso in Magistratura e, dopo questo periodo, il passaggio non è più possibile.
In concreto si tratta di numeri molto ridotti in quanto i cambiamenti di funzione sono mediamente tra venti e trenta all’anno su circa novemila toghe complessive.
Chi ha promosso la riforma ritiene tuttavia che questa distinzione non sia sufficiente e che sia necessario separare definitivamente non solo le funzioni ma anche le carriere. La modifica proposta all’articolo 102 della Costituzione stabilisce infatti che l’ordinamento giudiziario dovrà disciplinare in modo esplicito due percorsi professionali distinti: quello di magistratə giudicanti e quello di magistratə requirenti.
Secondo chi sostiene il SÌ, una separazione netta contribuirebbe a rafforzare il principio del giusto processo e la piena terzietà della figura di giudice rispetto alla parte che sostiene l’accusa.
Secondo questa interpretazione, nel sistema attuale durante il processo penale si troverebbero formalmente nella stessa carriera sia PM sia giudice, mentre dall’altra parte vi è l’avvocatə della difesa.
Per chi sostiene la riforma, questa situazione potrebbe favorire una maggiore vicinanza tra giudice e PM e quindi una tendenza, almeno teorica, ad accogliere più facilmente le tesi dell’accusa.
Un argomento spesso utilizzato a sostegno del SÌ riguarda proprio la fase iniziale del processo penale, quella in cui si decide se la persona imputata debba essere rinviata a giudizio. In Italia, quando un PM ritiene di aver raccolto elementi sufficienti a sostenere l’accusa, chiede di disporre il rinvio a giudizio alla figura preposta (giudice per le indagini preliminari o giudice dell’udienza preliminare), e se questa richiesta viene accolta, si apre il processo vero e proprio, che potrà poi svilupparsi nei tre gradi di giudizio previsti dall’ordinamento.
Per chi sostiene la riforma, il fatto che giudici e PM appartengano alla stessa carriera potrebbe contribuire a spiegare l’elevata percentuale di richieste di rinvio a giudizio accolte, che oggi è più dell’80%.
In molti casi, sostengono, chi svolge il ruolo di giudice potrebbe essere meno incline a contraddire una richiesta proveniente da una persona appartenente allo stesso ordine professionale e che, indirettamente, fa parte dello stesso sistema di autogoverno della Magistratura.
L’argomento viene spesso spiegato in termini molto semplici: se io, magistratǝ, so che altrǝ magistratǝ potranno un giorno influire sulle decisioni che riguardano la mia carriera (trasferimenti, promozioni o incarichi), sarò probabilmente meno incline a entrare in conflitto con loro e quindi tenderò ad accettare le loro richieste.
Secondo questa interpretazione, la separazione delle carriere servirebbe, in particolare, a prevenire possibili condizionamenti reciproci tra giudici e PM; nondimeno, è stato osservato che l’elevata percentuale di rinvii a giudizio dipende anche da fattori di natura diversa (ad esempio, chi svolge il ruolo di giudice fornisce una motivazione piuttosto sintetica quando accoglie la richiesta del PM ma se la respinge deve articolare in modo molto più dettagliato le ragioni della propria decisione, circostanza che inevitabilmente può contribuire a rendere più frequente la prima soluzione rispetto alla seconda).
La separazione delle carriere comporterebbe anche un cambiamento significativo nell’organizzazione dell’autogoverno della magistratura.
Attualmente esiste un unico Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo che gestisce aspetti fondamentali della vita professionale come le nomine, i trasferimenti, le promozioni e i procedimenti disciplinari.
Oggi il Consiglio è composto da trentatré membri: tre di diritto (Presidente della Repubblica, Primǝ Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore/Procuratrice generale della Corte di Cassazione) e trenta membri elettivi; di questi, venti sono magistratǝ che si eleggono tra loro, e dieci sono membri cosiddetti “laici”, generalmente docenti dell’università o giuristǝ a scelta del Parlamento.
La riforma modificherebbe profondamente questo assetto, in quanto l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura verrebbe sostituito da due organi distinti: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura requirente .
Un altro cambiamento importante riguarda la modalità di scelta dei componenti di questi organi. Oggi i membri del CSM vengono eletti; la riforma introduce invece un sistema fondato sul sorteggio, anche dei membri togati, secondo modalità che dovranno essere definite dalla legge, ma che ad oggi non sono ancora state individuate.
E questo è uno degli aspetti più rilevanti della riforma, che riguarda proprio il sistema di autogoverno della magistratura.
Il CSM (Consiglio superiore della Magistratura), organo che oggi riunisce magistratǝ con funzioni diverse, verrebbe diviso in due organismi distinti: uno per giudici e uno per PM.
Secondo il governo, questa scelta servirebbe anche a contrastare quella che viene definita la degenerazione delle correnti all’interno del Consiglio (con questa espressione si indica il fenomeno per cui chi opera all’interno della magistratura tende a organizzarsi in gruppi o correnti con visioni comuni sulla giustizia, un po’ come accade nei partiti politici, influenzando così dinamiche come promozioni, trasferimenti e procedimenti disciplinari).
Per affrontare questo problema, la riforma propone un cambiamento significativo nel sistema di selezione dei membri del CSM: si passerebbe infatti da un sistema basato sull’elezione a uno fondato sul sorteggio.
L’idea è che il sorteggio possa ridurre il peso delle correnti organizzate e rendere più casuale la composizione dell’organo di autogoverno.
Si tratta però di un cambiamento molto rilevante, che solleva anche diversi interrogativi, e al momento non è ancora chiaro in che modo avverrà concretamente questo sorteggio.
In una prima fase il governo aveva ipotizzato un sistema il più possibile neutro, ma nel tempo sono emerse alcune obiezioni: ad esempio, il rischio che il sorteggio produca una composizione squilibrata, con elementi provenienti tutti dalla stessa area geografica, dallo stesso orientamento culturale o con caratteristiche molto simili tra loro.
Per questo motivo si è iniziato a discutere di possibili correttivi, anche se il principio di fondo resta quello dell’estrazione casuale.
La stessa riforma prevede, nelle disposizioni transitorie, che entro un anno dall’eventuale approvazione debbano essere stabilite le modalità concrete di applicazione di queste novità.
Finché tali norme attuative non saranno definite, tuttavia, la riforma non potrà entrare pienamente in vigore, ed è quindi possibile che, nel caso in cui il referendum confermi la modifica costituzionale, si apra un periodo di attesa prima che il nuovo sistema diventi effettivamente operativo.
Va ricordato che si tratta di un modello poco diffuso: tra i sistemi giudiziari europei, un meccanismo simile esiste oggi soltanto in Grecia.
Se la separazione delle carriere viene presentata come un modo per avvicinare l’Italia ai modelli diffusi in molti paesi europei, il ricorso al sorteggio per la composizione dei Consigli Superiori rappresenterebbe invece una scelta piuttosto inedita nel panorama continentale: in quasi nessun paese europeo, infatti, esiste un organo di autogoverno della magistratura i cui membri vengono selezionati attraverso un sistema fondato principalmente sull’estrazione casuale.
L’unico caso spesso citato nel dibattito è quello della Grecia, il che indurrebbe a osservare che la riforma rischia paradossalmente di avvicinare l’Italia all’Europa sotto un aspetto ma di allontanarla sotto un altro.
Il dibattito pubblico intorno alla riforma è molto acceso e ha assunto una forte dimensione politica oltre che tecnica, poiché chi sostiene il SÌ ritiene che la separazione delle carriere rappresenti un passaggio necessario per rafforzare la terzietà del ruolo di giudice e garantire un processo realmente equilibrato tra accusa e difesa, mentre l’introduzione del sorteggio per la composizione dei Consigli Superiori viene presentata come uno strumento utile a ridurre il peso delle correnti e a limitare la politicizzazione dell’organo di autogoverno della magistratura.
Chi sostiene il NO, invece, teme che la riforma possa indebolire l’unità della magistratura e mettere a rischio l’indipendenza dell’ordine giudiziario, osservando che la separazione delle carriere potrebbe rendere i PM più esposti alle influenze del potere esecutivo, mentre il ricorso al sorteggio per la composizione del CSM verrebbe percepito come un indebolimento del principio di rappresentanza e responsabilità all’interno dell’organo di autogoverno;inoltre, la riforma non affronta alcuni dei problemi più urgenti della giustizia italiana, come la durata dei processi o la carenza di risorse e personale.
Il referendum del 22 e 23 marzo assume quindi un significato che va oltre la sola dimensione tecnica della riforma costituzionale.
La consultazione rappresenta infatti anche un passaggio politico importante, che misurerà il consenso dell’opinione pubblica nei confronti di uno dei progetti più rilevanti promossi dall’attuale governo in materia di giustizia e, più in generale, della direzione che si intende dare al sistema giudiziario italiano nei prossimi anni.
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